La Corte costituzionale verso il riconoscimento della possibilità che il figlio porti il solo cognome materno

Nell’attesa dell’ordinanza che sarà depositata nei prossimi giorni, con il proprio comunicato del 14 gennaio 2021, la Corte costituzionale fa sapere di aver sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno.
In realtà, l’ordinanza della Corte di rimessione della questione dinanzi a sé stessa nasce proprio nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Bolzano in cui il giudice già aveva chiesto alla Corte la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile nella medesima parte.
I fatti della controversia dinanzi al Tribunale di Bolzano prendono le mosse dai seguenti fatti: una coppia non sposata ha avuto un figlio immediatamente riconosciuto da entrambi i genitori, i quali dinanzi all’Ufficiale di Stato civile hanno reso la dichiarazione di voler assegnare a questi solo il cognome materno. L’Ufficiale ha registrato la dichiarazione, ma il Pubblico Ministero ha censurato tale decisione, in quanto non sarebbe stata in linea con le regole vigenti, su cui la Corte era già intervenuta con la storica sentenza n. 286 del 2016 – in quanto, peraltro, si pronuncia non su una regola scritta, ma su una “consuetudine” – nella quale si era riconosciuta la possibilità ai genitori che fossero in ciò concordi di assegnare al figlio “anche”, ma non “esclusivamente”, il cognome materno.
Se però la Corte ha dovuto ri-sollevare dinanzi a sé la medesima questione, ciò implica che ha avuto necessità di “arricchire” in qualche modo – probabilmente in riferimento ai parametri di costituzionalità evocati – la questione già rimessale dal Tribunale di Bolzano.
Solitamente, quando la Corte adotta questa tecnica il risultato è pressoché scontato e, perciò, si arriverà all’affermazione della possibilità che i genitori possano assegnare al proprio figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno.
Resta da capire se la stessa decisione possa essere adottata dai genitori uniti in matrimonio e probabilmente ci vorrà un’altra sentenza, visto che la Corte non può pronunciarsi su questioni diverse da quelle relative ai fatti di causa (cosiddetto principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato), nei quali la coppia di genitori non è unita dal vincolo matrimoniale.
A meno che la rimessione della questione di legittimità costituzionale dinanzi a sé stessa non serva alla Corte proprio per allargare anche ad altri casi la medesima regola della possibilità di assegnare al figlio il solo cognome materno, purché – s’intende – i genitori siano d’accordo.

Paolo Colasante

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