Ricorsi in materia di diniego della concessione della cittadinanza

La legge che regola l’acquisto della cittadinanza italiana è la n. 91 del 1992 (scarica il testo completo).
La posizione giuridica soggettiva degli “aspiranti cittadini” è diversa, a seconda del criterio adottato. Vi sono infatti dei criteri di attribuzione della cittadinanza che operano automaticamente e altri che si basano su una valutazione discrezionale dello Stato-amministrazione.
Il secondo caso ricorre per la c.d. naturalizzazione e l’atto attributivo della cittadinanza ha – non a caso – il nomen juris di concessione.
Fra i criteri che operano automaticamente vengono annoverati lo ius sanguinis (è cittadino colui che nasce da un genitore che già sia cittadino); lo ius soli (è cittadino colui che nasce nel territorio dello Stato); la iuris communicatio (comunicabilità della cittadinanza da parte di un membro della famiglia all’altro) e il beneficio di legge (o cittadinanza elettiva).
L’ipotesi del beneficio di legge ricorre quando la norma detta dei requisiti al cui verificarsi la cittadinanza è automaticamente attribuita, senza la necessaria interposizione di alcun atto statale. Ad esempio, nel caso della vigente legge sulla cittadinanza, tutte le fattispecie contemplate nell’art. 4 (fra cui quello del figlio di stranieri nato in Italia) costituiscono espressione del criterio menzionato.
La differenza fra le due ipotesi è sostanziale, dal momento che riguarda la discrezionalità, o meno, dello Stato-amministrazione nel riconoscere la cittadinanza italiana, la quale è esercitabile solo per i criteri che non operano automaticamente (cioè la naturalizzazione).
Tuttavia, anche in questi casi il diniego deve essere fondato su motivazioni ragionevoli e non pretestuose. In caso contrario, l’aspirante cittadino può proporre ricorso al T.A.R.
Negli altri casi (i criteri che operano automaticamente), è invece competente il Tribunale civile e non vi è spazio alcuno per valutazioni contrastanti della Pubblica Amministrazione, la quale deve solo verificare la sussistenza dei requisiti.
Pertanto, in caso di diniego della cittadinanza, è bene rivolgersi immediatamente a un legale per richiedere un parere in merito alla necessità, o meno, di rivolgersi al Giudice competente ed entro quale termine (per il T.A.R. il ricorso va proposto entro 60 giorni), eventualmente usufruendo del beneficio del gratuito patrocinio, laddove ne ricorrano i presupposti.
Del pari, è possibile rivolgersi al Giudice amministrativo quando la Pubblica Amministrazione non definisca il procedimento di concessione della cittadinanza entro il termine prescritto dalla legge, che, a partire dal 20 dicembre 2020, non è più di 48 mesi, bensì di 24 mesi (prorogabili fino a 36 mesi).

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