La (temporaneamente tollerata) mancanza di elezione, diretta o indiretta, del Sindaco metropolitano

Nella sentenza n. 240 del 2021, la Corte costituzionale affronta un’interessante questione, sorta a seguito dell’adozione della c.d. legge Delrio (n. 56 del 2014) e della sopravvenuta mancata approvazione della riforma costituzionale Renzi-Boschi (bocciata dal corpo elettorale nel dicembre 2016), che mirava a indebolire gli Enti di area vasta (Province e Città metropolitane).
Nel caso di specie, un cittadino elettore di un Comune situato nel territorio della Città Metropolitana di Catania (diverso dall’omonimo Capoluogo) si doleva del fatto che l’attuale disciplina legislativa, che attribuisce la carica di Sindaco metropolitano al Sindaco del Capoluogo, sarebbe risultata lesiva dei propri diritti, in quanto i cittadini dei Comuni facenti parte del territorio della Città Metropolitana, ma non residenti nel Capoluogo, non potrebbero minimamente incidere nella scelta del Sindaco metropolitano, integralmente rimessa agli elettori del Capoluogo.
Si aggiunge che tale sistema è persino deteriore rispetto a quello delle Province, in quanto in questo caso si ha almeno un’elezione indiretta che coinvolge gli amministratori di tutti i Comuni del territorio provinciale. Per giunta, nonostante in astratto la legge nazionale preveda che lo Statuto della Città Metropolitana possa prevedere l’elezione diretta del Sindaco Metropolitano, in concreto questa possibilità non può verificarsi perché il legislatore nazionale non ha mai approvato la relativa legge elettorale.
La Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata (per ragioni procedurali), rivolge un ben chiaro monito al legislatore e, soprattutto, specifica che questa disciplina non si pone in conformità al dettato costituzionale, soprattutto alla luce della mancata approvazione della riforma costituzionale che ne avrebbe costituito il presupposto.
Nello specifico, la “Corte non può esimersi dall’osservare come il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto essenziale dell’eguaglianza del voto, che «riflette l’eguale dignità di tutti i cittadini e […] concorre inoltre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranità popolare l’investitura di chi è direttamente chiamato dal corpo elettorale a rivestire cariche pubbliche rappresentative» (sentenza n. 429 del 1995), quanto all’assenza di strumenti idonei a garantire «meccanismi di responsabilità politica e [i]l relativo potere di controllo degli elettori locali» (sentenza n. 168 del 2021). (…) Se, pertanto, l’esclusione di un vulnus appariva giustificabile allora, a ridosso dell’adozione della normativa di riforma dell’organizzazione e delle funzioni degli enti di area vasta, in ragione anche della necessità di consentire l’immediata operatività di tali enti, essa potrebbe non esserlo in futuro, in considerazione del tempo trascorso e di una pluralità di ragioni legate agli sviluppi intervenuti a seguito dell’adozione della disciplina in questione. (…) non può non evidenziarsi che l’attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito, come già detto, della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava”.
Di qui il monito della Corte al legislatore: “La presa d’atto dell’esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o indiretta, ovvero dall’introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”.

Scarica il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021

Scarica il Comunicato stampa della Corte costituzionale

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