La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 216 del 2021 e con l’ordinanza n. 217 del 2021, depositate il 18 novembre 2021, ha rispettivamente sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali concernenti la disciplina del mandato d’arresto europeo:
1) “se l’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole”;
2) “se l’art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo”.
Quanto al primo quesito, la Corte costituzionale osserva che gli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, che disciplinano i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi della consegna, non includono espressamente tra i medesimi la situazione di grave pericolo per la salute dell’interessato derivante dalla consegna stessa, connesso a una patologia cronica e di durata potenzialmente indeterminabile. Pertanto, i dubbi – sollevati dal giudice rimettente – di compatibilità degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 con la Costituzione italiana non possono non investire anche la disciplina degli artt. 3, 4 e 4-bis della decisione quadro, in relazione ai corrispondenti diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e dall’art. 6 TUE. Ne deriva che invero in tal caso non è tanto la conformità del diritto italiano (che, anzi, contempla almeno un’ipotesi di sospensione della consegna in tali casi) al diritto europeo a dover essere verificata, quanto piuttosto la conformità dello stesso diritto europeo derivato al diritto primario del medesimo ordinamento, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Nel secondo caso, la Corte costituzionale rileva che la normativa italiana già prevede per il cittadino italiano la possibilità di rifiutarne la consegna in virtù di un mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza; osserva inoltre di aver già dichiarato costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 227 del 2010, la disciplina italiana di trasposizione della decisione quadro sul mandato di arresto, nella versione allora vigente, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna – oltre che del cittadino italiano – anche del cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente avesse residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia. Residua perciò oggi da capire – e questo è il quesito pregiudiziale richiesto alla CGUE dalla Corte costituzionale – se i medesimi principi possano applicarsi ai cittadini di Paesi terzi che presentino un legame (affettivo/familiare) col territorio italiano e se quindi la Decisione Quadro in materia, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, suggerisca una tale soluzione.
Scarica il testo integrale delle Ordinanze della Corte costituzionale n. 216 del 2021 e n. 217 del 2021