Con la sentenza n. 37 del 12 marzo 2021, la Corte costituzionale ha definito il giudizio vertente sulla Legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 2020, con cui la Regione stessa si proponeva di dettare un proprio quadro di gestione dell’emergenza sanitaria. Dal canto proprio, la Corte – già pronunciatasi in merito con l’ordinanza n. 4 del 2021 di sospensione della legge impugnata – ha escluso ogni potestà legislativa regionale in merito alla gestione della pandemia, in quanto essa compete in via esclusiva allo Stato in nome della propria attribuzione in materia di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q, Cost.).
Infatti, la Corte ritiene che “a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a ciò necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali”. E aggiunge che “Ognuno di tali profili è solo in apparenza confinabile ad una dimensione territoriale più limitata. Qualora il contagio si sia diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere con tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che può aspirare alla razionalità, solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate”.
Ciò tuttavia non esclude del tutto le autonomie territoriali. Invero, secondo il giudice delle leggi, “le autonomie regionali, ordinarie e speciali, non sono (…) estranee alla gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria, in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie “concorrenti” della tutela della salute e della protezione civile. In particolare, spetta anche alle strutture sanitarie regionali operare a fini di igiene e profilassi, ma nei limiti in cui esse si inseriscono armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica”.