Il Tar Lazio dichiara illegittima la chiusura dei centri estetici in zona rossa, ma solo per il ricorrente

Il TAR Lazio dichiara l’illegittimità del DPCM 14 gennaio 2021, nella parte in cui dispone la chiusura dei centri estetici nelle c.d. zone rosse, per irragionevole disparità di trattamento con le attività di parrucchieri e barbieri, che invece possono continuare a operare anche in tal caso.
Nella sentenza (n. 1862 del 16 febbraio 2021) si legge che “sebbene non si tratti di attività identiche, le attività di estetista e di parrucchiere, nell’ambito dei “servizi alla persona”, sono del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona; a ciò deve aggiungersi che esiste quanto meno un segmento ‘elastico’ di prestazioni che è certamente comune ad entrambe le attività”.
Tuttavia, alla luce della natura dell’azione amministrativa, volta a soddisfare l’interesse del solo ricorrente, il Tribunale ha espressamente limitato gli effetti della propria pronuncia (“accoglie il ricorso (…) e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti dell’interesse di parte ricorrente”). Pertanto, se i nuovi atti emergenziali non recepiranno questa indicazione, solo coloro che li impugneranno godranno di tale risultato.

Leggi il testo integrale della sentenza

Newsletter

Avvertenza *