Ricorso collettivo per l’impugnazione del Bando con cui il Ministero della Giustizia ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il Profilo di Direttore (Area 3, fascia economica F3)

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2020, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un Bando con cui si indice un Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il Profilo di Direttore (Area 3, fascia economica F3). Il Bando appare recare diverse previsioni illegittime e che limitano la possibilità di accesso al concorso o che irragionevolmente privilegiano alcune categorie rispetto ad altre (v. punti 4 e 5).

Prima di passare al merito delle impugnazioni, deve essere premessa un’informazione fondamentale: l’eventuale impugnazione vittoriosa dei ricorrenti non riversa automaticamente i propri effetti su coloro che non hanno proposto ricorso, in quanto nulla vincola necessariamente l’Amministrazione che bandisce a riaprire i termini del concorso per questi ultimi. Chi non propone ricorso non potrà perciò giovarsi del suo accoglimento. Non è poi inutile ricordare che la graduatoria di questo concorso potrà essere utilizzata per futuri scorrimenti in favore di idonei, pertanto è utile assicurarsi la presenza nella graduatoria medesima, alla luce delle chances di assunzione che potrebbero sopravvenire. Da questo punto di vista, è rilevante riportare un passaggio del preambolo del Bando, dove si dà atto della grave carenza di organico (già oggi pari a 645 unità per quanto riguarda i Direttori, che saliranno di altre 103 unità nel 2022), che è certo che non potrà essere compensata solo grazie all’assunzione dei 400 vincitori, ma occorrerà attingere ulteriormente dalla graduatoria: “CONSIDERATE complessivamente le rilevantissime vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in servizio rispetto auna pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di direttore (pari al 31,04%, con 1.433 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 2.078 unità); RITENUTO che le suddette vacanze saranno ulteriormente aggravate dalla prossima cessazione dal servizio per limiti di età – oltre quindi a tutte le altre cessazioni per dimissioni o altra causa, allo stato non preventivabili – di ulteriori 103 unità di personale con il profilo professionale di direttore entro il 2022”

Il costo omnicomprensivo di partecipazione al ricorso è pari a euro 150,00 e include tutte le voci di spesa (spese di iscrizione al ruolo, onorario, cassa di previdenza e I.V.A.). Null’altro è dovuto a saldo o per qualunque altra ragione o voce di spesa.

Per avere rassicurazioni su questa somma fissa, vi sarà sufficiente stampare la presente scheda, che vale a tutti gli effetti di legge come proposta contrattuale e che è quindi vincolante.

Se, oltre a risultare vittorio il ricorso, il TAR condannerà altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, sarà il sottoscritto ad avere diritto a ricevere tale somma, ma la dovrà richiedere all’Amministrazione e non ai ricorrenti, sempre nell’ottica che il vostro impegno economico si esaurisce nella sola somma di euro 150,00.

Il ricorso avrà luogo in ogni caso, anche laddove il numero dei partecipanti sarà esiguo.

Quanto ai requisiti di accesso, l’alternatività e la non cumulabilità dei periodi di servizio paiono essere del tutto irragionevoli. Nello specifico, l’art. 2 del Bando prevede, quali titoli di accesso alternativi: cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria; cinque anni di servizio come giudice onorario; cinque anni di iscrizione all’albo professionale degli avvocati; cinque anni scolastici di servizio come docente in materie giuridiche; due anni di servizio come ricercatore universitario di tipo B; cinque anni di servizio nelle forze di polizia; sei mesi di servizio nella pubblica amministrazione e il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; cinque anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea.

Ebbene, per questa parte, le previsioni del bando risultano del tutto irragionevoli e in violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, oltre che del principio generale del favor partecipationis nei concorsi pubblici, in quanto, diversamente da quanto avviene per la maggior parte dei concorsi pubblici (per l’accesso a posizioni persino superiori come, ad esempio, quelli per la magistratura amministrativa e contabile), i predetti periodi non risultano essere cumulabili fra loro.

Se quindi, per esempio, volesse presentare domanda un laureato in giurisprudenza che ha svolto per due anni la professione di avvocato e poi, a seguito di concorso pubblico, ha prestato servizio nella p.a. per tre anni, a questi sarebbe irragionevolmente precluso l’accesso.
Eppure è assolutamente logico che la fungibilità di quei titoli per l’accesso (anche in termini temporali, perché, nell’esempio appena proposto, tanto l’iscrizione all’albo professionale quanto il servizio nella p.a. devono aver avuto una durata di cinque anni) è indice del fatto che l’una o l’altra qualifica sono egualmente idonee a presumere in capo al candidato la competenza minima necessaria per l’accesso al concorso e, perciò, non ci si spiega il motivo per cui i periodi non dovrebbero essere cumulabili.

Sarà perciò richiesto al TAR Lazio che il Bando venga dichiarato illegittimo per non aver previsto la cumulabilità dei predetti periodi ai fini dell’accesso al concorso, previa interpretazione conforme alla Costituzione (art. 3 sul principio di ragionevolezza e di eguaglianza; art. 97 sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione) delle norme di legge con cui è stata recentemente disciplinata la presente selezione pubblica (art. 252 del d.l. n. 34 del 2020).
Laddove alcuno dei ricorrenti voglia partecipare sulla base del titolo di dottore di ricerca e non abbia altresì i sei mesi di servizio presso la p.a., il bando sarà altresì impugnato nella parte in cui non prevede la sufficienza del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, normalmente bastevole per accedere ai più alti concorsi e che, per giunta, è uno dei titoli che dovrebbe servire per favorire l’accesso alle p.a. secondo il nostro ordinamento giuridico. Conclusioni non dissimili dovrebbero sussistere per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, che paradossalmente è un titolo idoneo per accedere al concorso in magistratura e alla selezione per la dirigenza pubblica (SNA), ma non invece per accedere a una semplice posizione di funzionario (non dirigenziale).

Infine, gli ulteriori motivi di ricorso che riguarderanno i requisiti di accesso saranno estrapolati dalle singole situazioni (e dai conseguenti “incastri” temporali) che saranno rilevate, una volta che avrete esposto il vostro caso specifico.

* In tal caso, il conteggio deve essere fatto come segue. Il Bando prevede solo due anni di anzianità per i ricercatori di tipo B, mentre per tutti gli altri casi prevede cinque anni di anzianità. Deve quindi essere considerato che ogni anno di servizio come ricercatore è considerato equivalente a 2,5 anni di anzianità nelle altre categorie. Pertanto, nell’esempio in tabella, al ricercatore con un anno di anzianità servono solo 2,5 anni di anzianità nelle altre categorie per accedere al concorso.

Quanto alla valutazione dei titoli di cui all’art. 5 del Bando, è disposto che i 40 punti riservati ai titoli saranno – prevalentemente – assegnati sulla base degli anni di servizio ulteriori rispetto a quelli che occorrono ai fini dei requisiti di accesso: 4 per ogni anno da funzionario giudiziario; 3 per ogni anno da magistrato onorario; 3 per ogni anno da avvocato; 2 per ogni anno da ricercatore universitario di tipo B; 2 per ogni anno di insegnamento scolastico; 2 per ogni anno nelle forze di polizia; 3 per ogni anno nella p.a., se si ha anche il titolo di dottore di ricerca; 2 per ogni anno nella p.a.

5.1. Anche in tal caso, le previsioni sono del tutto irragionevoli. Se infatti il medesimo lasso di tempo di servizio è richiesto ai fini dell’accesso, presumendo quindi una paritaria maturazione di competenza nei diversi profili, è del tutto irragionevole diversificare in modo così sensibile all’atto di valutazione dei titoli (con una forbice che oscilla da 2 a 4 punti).

Piuttosto, sembra verosimile pensare che vi è una malcelata, ma sostanzialmente esistente, “riserva di posti” nei confronti dei funzionari del Ministero della Giustizia, i cui anni di servizio sono iper-valorizzati rispetto a coloro che, allo stesso modo, sono pure funzionari e che sono valutati 3 punti per anno se hanno conseguito il Dottorato di ricerca e 2 per ogni anno se non lo posseggono.

Pertanto, i punti per anno di servizio avrebbero dovuto essere identici (4 punti per anno) per tutte le categorie di potenziali candidati (funzionari, avvocati, ecc.), per non incorrere in irragionevolezze del Bando e non violare il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

5.2. Ciò che peraltro è ancor più grave è che, una volta soddisfatto il requisito di accesso dei cinque anni di servizio (o gli altri) in una tipologia di categoria prevista dal bando, i periodi di servizio in altre categorie rileveranno per la valutazione titoli solo per gli anni successivi al quinto, nonostante i cinque anni di servizio richiesti per l’accesso siano stati già assolti.

Se perciò un soggetto ha svolto la professione di avvocato per 8 anni ed è poi entrato nei ranghi dell’amministrazione per 7 anni, questi avrebbe due chances per soddisfare i requisiti di accesso, perché potrebbe far valere 5 anni di servizio alternativamente su entrambi i fronti. Ammettiamo che questi scelga di usare i suoi anni di professione forense. Ebbene, ai sensi del bando, non se ne avrebbe che questi, per il punteggio titoli, potrebbe utilizzare i 3 anni di anzianità di professione “in avanzo” e i 7 anni nella p.a., bensì l’anzianità nella p.a. utile al fine del punteggio titoli verrebbe comunque ridotta a 2 anni, nonostante i primi 5 nella p.a. non vengano utilizzati come requisito di accesso al concorso. In sostanza, chi ha più titoli di lunga durata verrebbe irragionevolmente sfavorito, in quanto – nell’esempio appena formulato – al posto di potersi giovare di 10 anni di anzianità (i 3 “residui” da avvocato più i 7 anni nella p.a.), potrebbe ottenere punti solo per 5 anni di anzianità (i 3 “residui” da avvocato e i 2 “residui” nella p.a.), nonostante i primi 5 anni nella p.a. non gli occorrano come requisito di accesso. Va da sé, quindi, che si tratta di una irragionevole modalità di valutazione dei titoli, che invece avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della valutazione dei titoli, di tutti i periodi di anzianità non utili a integrare i requisiti di accesso (tanto se inferiori quanto se superiori a 5 anni).

5.3. Inoltre, dal momento che si chiederà al TAR di far valere il Dottorato o il Diploma SSPL come requisito che – di per sé solo – legittima l’accesso, in caso di accoglimento, tutti i periodi di anzianità di servizio in alcuna delle categorie contemplate dal Bando, rileveranno in sede di valutazione titoli (v. tabella sotto).

5.4. Altrettanto irragionevole è che il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non comporti alcun punteggio aggiuntivo (quanto meno per coloro che non si avvalgono del periodo di iscrizione all’albo per avere titolo a partecipare al concorso).

Infine, anche in tal caso gli ulteriori motivi di ricorso che riguarderanno i criteri di valutazione dei titoli saranno arricchiti sulla base delle singole situazioni che i ricorrenti rappresenteranno.

La seguente tabella vi rappresenta plasticamente il criterio seguito nel ricorso.

** Come detto sopra, il ricorso tende ad allineare tutti i punteggi al massimo conferito ai Funzionari giudiziari (4 punti per ogni anno). Pertanto, nella tabella la prima cifra è riferita all’ipotesi in cui il TAR accolga tale approccio (tutti gli anni di servizio ulteriori rispetto al quinto sono valutati 4 punti). La cifra fra parentesi è invece riferita all’ipotesi che il TAR, pur non accogliendo la parificazione in termini di punteggio assegnato, accolga quanto meno la censura concernente il mancato computo dei primi cinque anni di servizio in una certa categoria, laddove il requisito di accesso sia stato già soddisfatto per effetto dell’anzianità di servizio maturata su un’altra categoria (o per conseguimento del Dottorato o del Diploma SSPL).

*** I cinque anni di servizio necessari per l’accesso risulterebbero soddisfatti per effetto dei primi 5 anni come docente scolastico o come funzionario (non giudiziario) nella p.a. senza Dottorato e, perciò, rimarrebbero da computare gli altri 3 anni in quella qualifica (3×4 punti o 3×2 punti) e i 5 anni nell’altra (5×4 punti o 5×3 punti).

**** Prima ipotesi: in caso di accoglimento integrale del ricorso, il Dottorato sarebbe sufficiente per l’accesso, pertanto tutti gli anni di servizio (13) sarebbero utili per il punteggio massimo, cioè 4 punti per ogni anno, che sommano 52 punti, da ricondurre però al massimo consentito per i titoli, ossia 40 punti. Seconda ipotesi: il Dottorato sarebbe sufficiente per l’accesso, pertanto tutti gli anni di servizio (13) sarebbero utili per il punteggio nella misura del bando (3 per anno come funzionario con Dottorato e 3 per anno nelle altre categorie).

***** Prima ipotesi: in caso di accoglimento integrale del ricorso, il Diploma SSPL sarebbe sufficiente per l’accesso, pertanto tutti gli anni di servizio (13) sarebbero utili per il punteggio massimo, cioè 4 punti per ogni anno, che sommano 52 punti, da ricondurre però al massimo consentito per i titoli, cioè 40 punti. Seconda ipotesi: il Diploma SSPL sarebbe sufficiente per l’accesso, pertanto tutti gli anni di servizio (13) sarebbero utili per il punteggio nella misura del bando (2 per anno come funzionario senza Dottorato e 3 per anno nelle altre categorie).

****** Se il diploma SSPL e il Dottorato saranno riconosciuti come titoli sufficienti di per sé soli per l’accesso al concorso, i 6 anni da avvocato confluiranno tutti in valutazione titoli.

Con il ricorso chiederemo l’annullamento del Bando nelle parti censurate (v. punti 4 e 5), in modo che i ricorrenti possano essere considerati nel modo corretto sia per quanto concerne i requisiti di accesso, sia per quanto riguarda i criteri di valutazione dei titoli.

Nell’attesa della decisione di merito, saranno richieste misure cautelari urgenti per consentirvi intanto di partecipare al concorso, che di solito vengono emesse pochi giorni dopo il deposito del ricorso.

Per partecipare al ricorso, è anzitutto fondamentale presentare comunque la domanda (che scade il 17 dicembre 2020), anche se il sistema non consente l’inserimento dei periodi di servizio inferiori ai 5 anni. Tuttavia, in caso di interesse al ricorso, vi invierò le istruzioni per inserirli comunque “forzando” il sistema telematico e inviando una successiva PEC.

Una volta inviata la domanda e la PEC nei termini che vi saranno indicati, dovrete formare il plico da spedire per partecipare al ricorso, il quale deve contenere senza alcuna spillatura:

1) copia della domanda di partecipazione;

2) copia della PEC inviata al Ministero della Giustizia;

3) copia del documento di identità;

4) copia del codice fiscale;

5) procura firmata autografa IN TRIPLICE COPIA (secondo il modello allegato) dopo aver riempito sul file i campi mancanti (la città deve rimanere Roma; rimuovete le evidenziazioni, che servono solo a segnalarvi le parti da riempire)

6) copia della ricevuta di bonifico di euro 150,00 effettuato in favore di: Avv. Paolo Colasante – IBAN: IT78K0100503392000000000697

7) foglio (scritto al computer, per consentire una sicura comprensione) recante le seguenti vostre informazioni aggiuntive:

– numero/i di cellulare e numero/i di rete fissa;

– e-mail;

– situazione personale in massimo 10 righe (periodi di servizio, titoli conseguiti e ogni altra doglianza ulteriore rispetto a quelle esposte in questa scheda, che vi suggerisco di condividere previamente col sottoscritto per telefono o per e-mail).

Il termine ultimo per l’invio del plico è il 19 dicembre 2020 (si prevede di notificare il ricorso non oltre il 23 dicembre 2020 e non si assume alcuna responsabilità per disguidi postali che determinino la mancata ricezione entro quella data). In ogni caso la spedizione dovrà aver luogo tramite “Raccomandata 1” (che assicura l’arrivo in un giorno lavorativo) al seguente indirizzo:

Avv. Paolo Colasante

Via Boezio n. 6

00193 – Roma (RM)

E’ inoltre raccomandato di dare notizia della spedizione del plico via e-mail al seguente indirizzo: avvocatopaolocolasante@gmail.com. Al medesimo indirizzo o telefonicamente (320-3135274) potrete richiedere ogni informazione aggiuntiva utile per il vostro caso.

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